Venerdì arriva una nuova scadenza per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della Rottamazione-quater. Il 28 febbraio infatti, ricorda l'Agenzia delle entrate, è il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle. Per rimanere nei termini c'è comunque tempo fino al 5 marzo per il pagamento in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge.
Fisco, il 28 scade il pagamento della rata per la rottamazione quater ma c'è tempo fino al 5 marzo
Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito dell'agenzia.
In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I contribuenti per non perdere i benefici della Definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio. Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla “Rottamazione-quater” prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito dell'agenzia oppure con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio del 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento.