Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni che rafforzano il sistema di tutele previsto dalla legge 104 del 1992. Le novità sono contenute nella legge 106/2025, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 25 luglio scorso, e riguardano in particolare la conservazione del posto di lavoro, i permessi retribuiti per esami e cure mediche e le modalità di rientro al lavoro dei soggetti affetti da patologie gravi, nonché di chi presta loro assistenza continuativa.
Legge 104, dal 2026 nuove tutele per i lavoratori fragili: congedi fino a 24 mesi, più permessi e priorità allo smart working
L’obiettivo dichiarato del provvedimento è garantire una maggiore tutela della salute, la continuità occupazionale e un rientro al lavoro più sostenibile. La legge 106/2025 è stata approvata dalla Camera dei deputati nel marzo 2025 e successivamente dal Senato in via definitiva nel mese di luglio, con il voto favorevole trasversale di tutti i gruppi parlamentari. Il finanziamento previsto ammonta a 20,9 milioni di euro per il 2026 e crescerà progressivamente fino al 2035, anno in cui il fondo entrerà a regime con una dotazione di 25,2 milioni di euro annui. La norma si applicherà a partire dal primo gennaio 2026 e riguarda i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare, riconosciute con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Le nuove tutele sono rivolte ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, che si trovino in condizioni di particolare fragilità sanitaria. In questo perimetro rientrano le persone affette da patologie oncologiche, in fase attiva o di follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un’invalidità almeno pari al 74%. Una delle principali novità consiste nell’introduzione di 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito, utilizzabili per visite mediche, esami diagnostici, analisi e terapie frequenti, purché prescritte dal medico di medicina generale o da uno specialista. Queste ore si aggiungono ai permessi già previsti dalla legge 104 e rappresentano un ampliamento delle tutele esistenti. Le 10 ore aggiuntive di permesso retribuito spettano anche ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che abbiano un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o di follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Un altro elemento centrale della riforma riguarda il congedo straordinario. La legge prevede che i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti, croniche o rare, con invalidità almeno pari al 74%, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 24 mesi. Durante questo periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non percepisce retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Si tratta di una modifica significativa rispetto al passato, quando la conservazione del posto era garantita generalmente per un massimo di sei mesi. Con le nuove disposizioni, il lavoratore potrà assentarsi fino a ulteriori 18 mesi senza retribuzione, mantenendo comunque il diritto alla conservazione del posto. Per i lavoratori autonomi la legge introduce la possibilità di sospendere incarichi continuativi fino a un massimo di 300 giorni.
Come chiarito dall’Inps, “i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”. Al termine del periodo di congedo, o in alternativa a esso, la norma riconosce al lavoratore un diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, “ove la prestazione lavorativa lo consenta”. Il datore di lavoro è tenuto a valutare la compatibilità delle mansioni con lo svolgimento dell’attività da remoto e, in caso positivo, il lavoratore interessato ha titolo preferenziale rispetto ad altri dipendenti. La previsione dello smart working prioritario è finalizzata a favorire il rientro al lavoro e una migliore gestione delle esigenze familiari e di cura. Le misure introdotte dalla legge 106/2025 non sostituiscono né riducono le tutele previste dalla legge 104, ma si aggiungono a esse.
Riguardano i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con disabilità grave o affetti da patologie invalidanti, nonché coloro che assistono persone in tali condizioni. L’accesso alle misure è subordinato alla presentazione della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa. Per ottenere il congedo è necessario un certificato di malattia redatto dal medico di medicina generale o da uno specialista, trasmesso attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico. Una volta acquisita la certificazione, il lavoratore deve comunicare formalmente al datore di lavoro la misura che intende utilizzare, specificando se si tratta di congedo o di lavoro agile. Per lo smart working è inoltre richiesta la stipula di un accordo individuale. Secondo stime diffuse da sindacati e associazioni di categoria, i cambiamenti introdotti dalla riforma potrebbero interessare migliaia di lavoratori. Le organizzazioni dei lavoratori hanno sottolineato come il provvedimento rappresenti un passo significativo verso un modello di welfare più inclusivo, in grado di riconoscere il valore e il peso della cura e di distribuirlo in modo più sostenibile.
Sul piano culturale e giuridico, la riforma si inserisce in un percorso più ampio. “La crescente sensibilità del legislatore nei confronti dei soggetti vulnerabili discende dalla recente codificazione ad opera del D. Lgs. 62/2024 del ‘social model of disability’ nato nel Regno Unito intorno alla metà degli anni ’70 e recepito nella Convenzione Onu del 2006”, ha spiegato ad Adnkronos/Labitalia l’avvocata Lilla Laperuta. “Il nucleo fondante di questo modello – ha ricordato – risiede nel definire la disabilità non come una caratteristica intrinseca della persona (concezione propria del modello medico) legata alle rispettive limitazioni funzionali, ma piuttosto come un problema causato dagli ambienti disabilitanti, da barriere e da culture che rendono disabili. In altri termini: la disabilità non esiste di per sé ma esiste in quanto la società non è in grado di accogliere la persona che la vive. Ora – ha chiarito Laperuta – sulla scorta del percorso avviato con il D. Lgs. 62/2024, che ha introdotto la nozione di ‘accomodamento ragionevole’ nell’ordito della legge 104 del 1992, il legislatore con la 106/2025 ha inteso istituzionalizzare una serie di misure a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti. Si tratta di un pacchetto di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La legge si basa sul bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità dell’attività lavorativa e quello del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando, per cause oggettive, non sia in grado di svolgere la propria attività lavorativa”.
Accanto alle nuove misure in materia di lavoro, anche nel 2026 resteranno attivi i sostegni economici per le persone con disabilità. In base alle previsioni attuali, le persone con un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99% riceveranno un assegno mensile di circa 336 euro, mentre chi ha un’invalidità pari al 100% potrà percepire una pensione fino a 747 euro, parametrata in base al reddito. L’indennità di accompagnamento, pari a 542,02 euro, continuerà a essere riconosciuta alle persone non autosufficienti.