Oggi in Italia è ufficialmente scattato l'obbligo di dotazioni invernali, un imperativo di legge che si estenderà fino al 15 aprile. Su tutte le strade dove vige un'ordinanza specifica, gli automobilisti devono garantire la sicurezza a bordo montando pneumatici invernali o tenendo catene da neve omologate pronte all'uso. L'inosservanza di questa norma non è un semplice cavillo burocratico, ma un errore punito con multe salate e sanzioni accessorie che possono arrivare al ritiro del libretto di circolazione.
La normativa mira a ridurre drasticamente i rischi legati a tutte le insidie della stagione fredda, non solo neve e ghiaccio, ma anche asfalto freddo, brina e pioggia che si ghiaccia (freezing rain). Le normali gomme estive, infatti, perdono elasticità quando la temperatura scende sotto i 7 gradi compromettendo l'aderenza e allungando pericolosamente gli spazi di frenata, anche in assenza di fiocchi. Come sottolineato da Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma: "I pneumatici sono l'unico punto di contatto tra veicolo e strada. Le gomme invernali non servono solo con la neve, ma anche su asfalto freddo, ghiacciato o brinato, condizioni molto frequenti da novembre ad aprile”.
Per i motocicli e i ciclomotori, pur non essendoci l'obbligo di cambio gomme, vige il divieto assoluto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo e di fenomeni nevosi in atto. L'obbligo si assolve con pneumatici con marcatura M+S (Mud+Snow) o con catene da neve a bordo. La raccomandazione, tuttavia, ricade sui modelli più performanti, che presentano anche il "pittogramma alpino" (simbolo della montagna a tre picchi con il fiocco di neve), che ne certifica il superamento di test specifici su neve.
Assogomma insiste sull'importanza di montare tutti e quattro i pneumatici invernali. Equipaggiare il solo asse di trazione è sconsigliato e pericoloso, poiché compromette la stabilità del veicolo, aumentando il rischio di perdita di controllo, specialmente in frenata e in curva. È indispensabile, inoltre, verificare la corrispondenza delle misure sul libretto di circolazione, ricordando che è consentito utilizzare pneumatici con un codice di velocità inferiore, ma non sotto la lettera Q (160 km/h), solo per il periodo di vigenza dell'obbligo.
Non rispettare l'obbligo, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile (con un mese di tolleranza all'inizio e alla fine), comporta sanzioni severe previste dal Codice della Strada.
Nei centri abitati la multa parte da 41 euro e arriva fino a 173 euro. Fuori dai centri abitati (strade extraurbane, statali e autostrade) la sanzione pecuniaria è più elevata, oscillando da 87 euro fino a 344 euro. In questo caso, scatta anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Oltre alla multa, la legge conferisce agli organi di polizia il potere di impedire la prosecuzione della marcia del veicolo fino a quando non vengono montate le dotazioni invernali, obbligando di fatto l'automobilista a fermarsi immediatamente. La sanzione massima non è però per la mancanza dell'attrezzatura, ma per la non conformità: circolare con pneumatici che hanno un codice di velocità diverso da quello indicato sulla carta di circolazione, al di fuori del periodo di deroga, attiva l'Articolo 78 del Codice della Strada. In questo caso, la sanzione parte da 430 euro e può toccare i 1.731 euro, aggiungendo il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria.