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Autonomia differenziata: dalla Cassazione via libera al referendum abrogativo, tutto è nelle mani della Corte costituzionale

Redazione
 
Per la Cassazione il referendum abrogativo della legge istitutiva della autonomia differenziata è stato articolato in termini corretti, anche se ora il giudizio definitivo spetta alla Corte Costituzionale.
La suprema corte, in un suo recente pronunciamento, aveva sancito la costituzionalità delle legge, pur se aveva sostanzialmente demolito passaggi essenziali della sua architettura.

Autonomia differenziata: dalla Cassazione via libera al referendum abrogativo

Nell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale per il referendum - che si articola in 28 pagine, a firma della presidente Maria Di Virgilio - trova conferma la piena legittimità della richiesta di abrogare, in toto, la legge per l'Autonomia differenziata. Quindi viene a cadere, rumorosamente, l'interpretazione che alcuni settori della maggioranza avevano dato alla scelta della Corte Costituzionale che, a loro avviso, ''salvava'' la legge, indicando i punti sui quali il parlamento doveva intervenire in termini di revisione.

Se resta, quindi, in piedi il referendum per cancellare, sic et simplicter, la legge istitutiva dell'Autonomia, viene privato di efficacia il quesito presentato da alcuni consigli regionali che ne chiedevano l’abrogazione parziale, poiché la Corte Costituzionale ha indicato con chiarezza i punti da revisionare completamente.
L'ultima (per il momento) parola ora spetta alla Corte costituzionale, che entro il 20 gennaio dovrà pronunciarsi soprattutto sul collegamento dell’Autonomia con la legge di bilancio.

La Corte Costituzionale, nella sua decisione del novembre, se aveva ritenuto ''non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata'', aveva contestualmente evidenziato sette profili di illegittimità (comprese i Livelli essenziali delle prestazioni).
Quindi, per la suprema corte, l'autonomia differenziata non è gravata da chiari principi di incostituzionalità, ma anzi può essere utili a rendere più efficienti i criteri di sussidiarietà, pur necessitando di interventi correttivi sui suoi meccanismi.
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