Innovation

Pagamenti, tracciabilità e blockchain nel gioco online: una prospettiva per l’Italia

di Marco Zechini
 
Pagamenti, tracciabilità e blockchain nel gioco online: una prospettiva per l’Italia

Nel corso dei lavori del SiGMA Central Europe 2025, tenutosi presso la Fiera di Roma dal 3 al 6 novembre 2025, ho avuto il piacere di intervenire nel panel “New Rules in Online Gaming in Italy: Innovation in Payments”, insieme a rappresentanti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e operatori del settore. 

Nei lavori si sono analizzate le principali rilevanti novità introdotte dal D. Lgs. 41/2024 che (i) ha dato luogo al riordino dei giochi pubblici in Italia con particolare riguardo ai giochi a distanza e (ii) stabilito requisiti e nuove regole tecniche per la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione delle nuove concessioni (“Decreto Riordino”).

Tale occasione ha permesso di portare il contributo dello Studio Alma LED all’analisi delle sfide e delle opportunità legate agli strumenti di pagamento nel comparto del gioco online — un tema che appare sempre più cruciale nel contesto di evoluzione normativa, tecnologica e di compliance.

Lo stato dell’arte e le novità del Decreto Riordino sul gioco online

Il gioco online in Italia rappresenta un segmento rilevante per l’economia e per la finanza del paese, basti pensare ed i volumi di raccolta del gioco online hanno ormai superato quelli del gioco fisico. 

Uno degli aspetti più importanti e controversi della riforma introdotta dal Decreto Riordino è legato al sostanziale divieto per i punti vendita ricarica (“PVR”) di procedere alla ricarica in contanti dei conti gioco, se non per importi residuali alquanto limitati (limite di 100 euro settimanali).

L’art. 13, comma 5 del Decreto Riordino prevede, infatti, che la ricarica debba essere effettuata con “strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità”, già indicati dal giocatore al concessionario. 

Le operazioni di ricarica del conto gioco, inoltre, possono avvenire esclusivamente su richiesta del titolare del conto e dopo che il PVR abbia proceduto all’identificazione del soggetto richiedente. 

La disciplina in esame, pertanto, distingue: 

- una regola generale in virtù della quale la ricarica del conto di gioco a distanza deve avvenire tramite strumenti di pagamento tali da consentire che i flussi finanziari siano tracciati (ovvero “che consentano l’identificazione del titolare del conto di gioco” ) e

- una deroga, rispetto alla predetta “regola generale”, in base alla quale la ricarica  del conto di gioco online può avvenire – entro il “limite complessivo settimanale di 100 euro” – anche in contanti o con strumenti diversi da quelli che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 


In tale contesto la scelta del legislatore appare, invero, particolarmente restrittiva, tanto più se si pensi che tale forte limitazione all’utilizzo del contante non sia prevista in altri settori (si pensi al lusso o al turismo) per i quali il rischio di riciclaggio non appare inferiore al settore dei giochi.  Si ricordi che la soglia limite all’utilizzo del contante nel ns. Paese è oggi pari a euro 5.000,00.

Il concetto di “tracciabilità” diventa, dunque, l’aspetto fondamentale per distinguere gli strumenti ammissibili, senza limiti di valore, a consentire le operazioni di ricarica del conto gioco e quelli, invece, che equiparati al contante non consentano operazioni di ricarica per importi superiori al limite di euro 100.

Una prospettiva interpretativa

Il Decreto Riordino, purtroppo, non fornisce una definizione di “strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari” e questa incertezza legittima, pertanto, due interpretazioni alternative:

- un’interpretazione “restrittiva” in forza della quale la tipologia di strumenti ammissibili corrisponderebbe unicamente a quelli emessi dai c.d. prestatori di servizi di pagamento (ovvero banche, istituto di pagamento e IMEL), in quanto solo costoro sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio ovvero;

- un’interpretazione “estensiva” secondo la quale all’interno della categoria degli “strumenti di pagamento tracciabili” potrebbero rientrarvi non solo quelli emessi da banche, istituti di pagamento ed IMEL bensì anche ulteriori strumenti purché consentano per l’appunto di “tracciare i flussi finanziari”. 


Ebbene, nella prospettiva di chi scrive, quest’ultima interpretazione sembrerebbe quella più coerente con l’intento del legislatore che, rinunciando a fornire una definizione “chiusa” di strumenti di pagamento tracciabili, pare abbia, implicitamente, confermato la possibilità che anche strumenti di pagamento diversi possano essere utilizzati per la ricarica del conto gioco purché garantiscano: (i) l’identificazione preventiva del cliente e (ii) la verifica della corrispondenza tra titolare del conto e titolare dello strumento impiegato per la ricarica del conto di gioco.

La questione è estremamente rilevante perché, se da un lato l’intento del legislatore è contrastare fenomeni di riciclaggio riconducibili al mondo del gioco online attraverso una radicale limitazione dell’utilizzo del contante per la ricarica del conto gioco in favore di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei fondi, dall’altro va anche considerato il rischio reale che si correrebbe laddove venissero considerati ammissibili solo strumenti di pagamento standard quali: conti di pagamento od e-wallet; ovvero che ingenti flussi di giocate potrebbero spostarsi dal canale della legalità a quello del gioco illegale. 

Pertanto, anche se l’approdo definitivo voluto dal legislatore è chiaro e condivisibile (i.e. collegare il conto gioco ad un conto di pagamento o di moneta elettronica), si rende al contempo necessario gestire la fase transitoria nei casi in cui fasce consistenti di giocatori potrebbero non sentirsi pronti al “grande salto” e manifestassero la preferenza per soluzioni di pagamento “intermedie” che assicurassero, comunque, la sostituzione del contante ed il requisito della “tracciabilità”. 

In tal senso, appare apprezzabile l’impegno dell’Agenzia dei Monopoli, annunciato proprio in occasione della conferenza SIGMA, di avviare un’interlocuzione con i concessionari per esaminare le varie tipologie di strumenti di pagamento e validare tutte quelle che siano ritenute conformi allo spirito della norma senza pregiudizi di sorta. 

La questione diventa sempre più interessante anche perché non è da escludere che nel prossimo futuro potrà esserci spazio anche per il riconoscimento di strumenti quali le cryptovalute o gli e-money token che, recentemente grazie al recepimento del Regolamento MICAR, sono stati oggetto di una regolamentazione comunitaria che li ha assoggettati ad una cornice normativa molto solida e che,  ancorati alla tecnologia della blockchain, rispettano, nativamente, concetti quali appunto: tracciabilità, immutabilità e sicurezza della transazione. 

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