Economia

Olio italiano: regolamento europeo labile e imprese sanzionate per regola inesistente

di Angelo Lucarella
 
Olio italiano: regolamento europeo labile e imprese sanzionate per regola inesistente

I produttori italiani di olio extra vergine che fanno imbottigliamento, con apposizione della relativa etichettatura, sono soggetti ad una regola europea del tutto astrusa. Si tratta del Regolamento UE 2022/2014.

Olio italiano: regolamento europeo labile e imprese sanzionate per regola inesistente

In pratica, i frantoiani italiani che imbottigliano indicando correttamente informazioni a tutela dei consumatori (ad esempio origine, nome della ditta, qualità dell’olio, metodo di produzione, ecc.) sono comunque vessati.

Il motivo non è solo tecnico, ma soprattutto di idea politica del regolamento in questione: l’architrave normativa si basa sul concetto di “raggruppamento” informativo; concetto, quest’ultimo, molto labile, suscettibile di interpretazione ad personam e del tutto inutile ai fini della reale tutela del consumatore.

Ma l’idea politica del regolamento, a sua volta, deve esprimersi su tecnica di redazione normativa e, pertanto, portatrice di una effettività applicativa in termini giuridici e/o realistici senza creare disparità di trattamento o trattamenti sproporzionati oppure ancora distorsivi di mercato.

Al centro della questione c’è la relazione tra l’art. 5 e l’art. 8 del predetto regolamento in cui l’Unione Europea prescrive che l’indicazione di "Orgine UE" e la denominazione di "Olio Entra Vergine" siano "raggruppate nel campo visivo". È dalla vacuità del termine "raggruppare" che nasce il disastro per i produttori-imbottigliatori italiani che subiscono verifiche a tappeto per l'etichettatura la cui sanzionabilità è, così facendo, a discrezione sensibile degli agenti forestali i quali sono, loro volta, sono indotti in errore intendendo per "raggruppate" anche “ravvicinate”.

Ma, di tutta evidenza, si tratta di due concetti diversi e differenti tra loro come detto in precedenza. Ravvicinate, peraltro, starebbe a considerare che le informazioni all’interno dello stesso gruppo espositivo siano concretamente una contigua all’altra senza (si immagina) distanziamento.

Quindi, delle due l’una: o il regolamento europeo non è preciso e al tempo stesso apre spazi a sanzioni troppo facili a discrezionalità valutativa dell'agente verificatore oppure il termine “raggruppare” è quello da traduzione precisa e, di riflesso, è la normazione italiana troppo squilibrata.
Non è finita qui.

La cosa ulteriormente assurda è che le sanzioni poi applicate in Italia, per effetto di detto regolamento UE, sono diverse rispetto al produttore-imbottigliatore in Spagna, Grecia, ecc.

Perché? Sono basate sulla singola legge nazionale.

Nel nostro Paese le sanzioni da violazione del regolamento europeo di che trattasi sono basate sul D.lgs. 103/2016, artt. 6-9, con una somma che va da 1600,00 a 9500,00 per etichetta. È o non è una cosa folle?!

E c'è dell'incredibile ancora: quest'ultima norma del 2016, nel quantificare la sanzione, all'art. 6 prevede che si applichi il criterio qualitativo dell'art. 4 ter del regolamento UE n. 29/2012. Ma (udite, udite!) detto articolo non esiste.

Insomma, considerando che i nostri produttori-imbottigliatori italiani già fanno una enorme fatica a garantire produzioni di alta qualità dell'oro giallo voluto da tutto il mondo, questo regolamento europeo, unito alla legge italiana del 2016 sulla sanzione da applicarsi per etichettatura errata, sono un vero e proprio tormento e una chimera da modificare quanto prima.

Immaginiamo per un attimo tutti quelli che hanno ricevuto un controllo e una sanzione del genere quanto hanno dovuto combattere distraendo energie e risorse aziendali (vivendo nell'angoscia e nell'ingiustizia morale del fatto) oppure soccombere pur di non incamminarsi in spese legali, cause, non avere nuovi controlli, cambiare etichetta e quindi impiegare e spostare risorse aziendali ulteriori che si traducono in minore competitività (anche perché il consumatore/cliente ci mette tempo per ricollegare l'etichetta a quel prodotto affermatosi in un certo tempo), ecc.

La tutela del consumatore non passa dal raggruppare o ravvicinare informazioni, ma da assicurare qualità e tracciabilità del prodotto dando le informazioni giuste in etichetta e controetichetta.

La fantasia regolatoria, a volte, è il primo concorrente sleale degli imprenditori italiani.

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