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Ddl assicurazioni catastrofali: via libera alla Camera, accolte le proposte Ance

 
Ddl assicurazioni catastrofali: via libera alla Camera, accolte le proposte Ance
La Camera ha dato il via libera e trasmesso al Senato per la definita approvazione, il disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” (DDL 1482/S). Un provvedimento che l’Ance ha valutato positivamente e che prevede la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In particolare, è stata introdotta una scadenza differenziata in base alla dimensione dell’impresa: dal 31 marzo 2025 all’1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Rimane fermo il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese.

Da segnalare che, nel corso dell’iter alla Camera, è stata accolta, in un testo riformulato, un’istanza associativa – illustrata nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione Ambiente della Camera (si veda notizia dell’8 aprile 2025) – sul tema della copertura assicurativa degli immobili che presentano difformità edilizie. La norma prevede, in particolare, che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Prevede, inoltre, che sono ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Altro tema che il Governo ha affrontato, sempre su sollecitazione dell’Ance, è quello della locazione. In particolare, la norma approvata prevede che qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene che è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati. Prevede, inoltre, che, in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, l’imprenditore ha comunque diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.
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